Art. 18.
(Competenze normative del Ministero dell'interno).

      1. Fuori dei casi espressamente disciplinati dal regolamento di attuazione, il Ministero dell'interno impartisce le direttive occorrenti per assicurare l'omogeneità

 

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delle modalità di esecuzione dei servizi e di impiego delle guardie particolari giurale, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di sicurezza, dei limiti massimi di valore da trasportare in relazione alle caratteristiche dei mezzi e dei servizi, nonché le modalità di definizione e di approvazione delle tariffe, definendo le condizioni in relazione alle quali le autorità provinciali di pubblica sicurezza possono discostarsene, e provvede al loro periodico aggiornamento.